venerdì 1 agosto 2014

Interrogazione Commissione Trasporti Camera


Atto Camera

Interrogazione a risposta in commissione 5-03328
presentato da
CARLONI Anna Maria
testo di
Giovedì 24 luglio 2014, seduta n. 271
CARLONI, AMENDOLA, BOSSA, CAPOZZOLO, CHAOUKI, COCCIA, FAMIGLIETTI, SALVATORE PICCOLO, SGAMBATO e VALERIA VALENTE. — Al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti. — Per sapere – premesso che:
l'articolo 16 del decreto-legge n. 83 del 2012 – che reca disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di trasporto – con i commi da 5 a 10 interviene in materia di trasporto ferroviario regionale campano, delineando una procedura di accertamento dei disavanzi e una conseguente procedura di definizione del piano di rientro, da realizzarsi nel termine di 5 anni, necessarie a riorganizzare e riqualificare il sistema di mobilità regionale su ferro della regione Campania;
per l'attuazione delle misure relative alla razionalizzazione e al riordino delle società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione finanziaria della regione Campania, al fine di consentire l'efficace realizzazione del processo di separazione tra l'esercizio del trasporto ferroviario regionale e la proprietà, gestione e manutenzione della rete, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la tutela dell'occupazione, nel citato articolo 16 comma 5 si dispone che il Commissario ad acta nominato ai sensi dell'articolo 14 del decreto-legge n. 78 del 2010 per il riordino delle società partecipate della regione Campania, provveda alle necessarie azioni di riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di mobilità regionale su ferro;
il comma 6, per garantire la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico regionale, consente al commissario, nelle more dei tre mesi previsti per la predisposizione del piano di rientro, di adottare ogni atto necessario ad assicurare lo svolgimento della gestione del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o bacino territoriale ottimale, coincidente con il territorio della regione, con il vincolo di garantire comunque il principio di separazione tra la gestione del servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture;
il comma 9 del medesimo articolo 16 ha previsto, per il finanziamento del piano di rientro, l'incremento automatico dell'addizionale regionale IRPEF e dell'IRAP, incremento fino ad allora previsto, ai sensi, da ultimo, del decreto-legge n. 78 del 2010, per il finanziamento del rientro dal disavanzo sanitario; per il finanziamento del piano di rientro, è stato previsto altresì l'utilizzo, nel limite di 200 milioni di euro per gli anni 2012 e 2013, delle risorse del fondo di sviluppo e coesione, assegnate alla regione Campania; per la medesima finalità, altre risorse sono state disposte dall'articolo 1, comma 9-bis del decreto-legge n. 174 del 2012, che ha istituito un fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario destinato, oltre che alle regioni in situazioni di deficit sanitario, anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto regionale ferroviario nonché dall'articolo 11, comma 13, del decreto-legge n. 76 del 2013 che ha autorizzato l'utilizzo, per l'attuazione del piano di rientro dai debiti del settore del trasporto ferroviario regionale campanti, anche delle somme anticipate alla regione Campania ai sensi del decreto-legge n. 35 del 2010 (cosiddetto «debiti PA») per il pagamento dei debiti della pubbliche amministrazioni; l'articolo 13, comma 9-bis del decreto-legge n. 145 del 2013 (cosiddetto «destinazione Italia») ha destinato risorse, nel limite di 5 milioni di euro, per l'acquisto di materiale rotabile al fine di garantire la funzionalità del contratto di servizio ferroviario regionale nella regione Campania, per il biennio 2014-2015;
nel contempo, per assicurare lo svolgimento delle attività di cui al citato comma 5 e l'efficienza e continuità del servizio di trasporto, il comma 7 ha disposto il blocco delle azioni esecutive e dei pignoramenti nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale fino al 27 giugno 2013, termine successivamente prorogato dalla legge di stabilità a tutto il 2013; l'articolo 17, comma 5, del decreto-legge n. 16 del 2014 (cosiddetto «Salva Roma 3») ha prorogato fino al 30 giugno 2014 il blocco delle azioni esecutive, anche in considerazione della situazione del trasporto ferroviario regionale campano, nei confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il trasporto ferroviario regionale, sulle somme anticipate alla regione Campania per il pagamento dei debiti dell'amministrazione regionale e destinate anche al piano di rientro nel settore del trasporto ferroviario regionale campano, sulle risorse derivanti dall'incremento dell'addizionale regionale IRPEF e IRAP che, a decorrere dal 2013, sono incrementate per finanziare il medesimo piano di rientro; sulle somme del fondo di rotazione per la concessione di anticipazioni alle regioni in situazione di squilibrio finanziario, espressamente destinato anche al finanziamento del piano di rientro della regione Campania nel settore del trasporto regionale ferroviario;
tali disposizioni sono state adottate per garantire il fondamentale diritto degli utenti alla mobilità e la continuità dei servizi ferroviari nella, regione Campania;
nel quadro della riorganizzazione del servizio, l'ente autonomo Volturno (EAV), con atto di fusione del 27 dicembre 2012, ha incorporato le 3 società esercenti il trasporto ferroviario – società Circumvesuviana, Metro Campania Nord-Est e Sepsa – partecipate dalla regione Campania – costituendo la società EAV Srl, esercente il trasporto ferroviario e su gomma nella regione Campania; la medesima società provvede alla realizzazione delle opere di manutenzione, ammodernamento e potenziamento della rete ferroviaria regionale e alla gestione del patrimonio infrastrutturale; l'EAV offre inoltre supporto alla regione nelle attività di pianificazione, progettazione, programmazione degli investimenti regionali nel campo della mobilità e del trasporto;
il tavolo tecnico istituito presso il Ministero delle infrastrutture e i trasporti ai sensi dell'articolo 16, comma 8, del citato decreto-legge n. 83 del 2012, il 24 dicembre 2013 ha raggiunto l'accordo sul piano di rientro dal disavanzo e sul piano dei pagamenti, successivamente adottati dalla regione Campania con delibera di giunta n. 130 del 2 maggio 2014;
il blocco delle procedure esecutive è un provvedimento anche a tutela dei creditori dell'Ente autonomo Volturno (EAV) che con atto di fusione del 27 dicembre 2012, ha incorporato le 3 società esercenti il trasporto ferroviario – società Circumvesuviana, Metro Campania Nord Est e Sepsa – partecipate dalla Regione Campania – costituendo la società EAV Srl, esercente il trasporto ferroviario e su gomma nella regione Campania; non potendo infatti quest'ultima garantire il pagamento di tutti i debiti scaduti, le azioni esecutive avrebbero – come conseguenza – il pignoramento delle somme necessarie all'attuazione del piano di rientro per un ammontare complessivamente superiore alle disponibilità, con il conseguente, inevitabile blocco del medesimo piano: un pregiudizio degli interessi dei creditori ben più grave – i crediti sarebbero, di fatto, inesigibili – della mera dilazione temporale derivante dal blocco delle procedure esecutive funzionale alla continuità del servizio e della gestione in vista del possibile obiettivo del riequilibrio finanziario;
il tribunale di Napoli ha sentenziato la non assoggettabilità a fallimento dell'ente autonomo volturno, in quanto società in house della regione Campania assimilabile a un ente pubblico;
anche nel caso in cui la sezione fallimentare cambi orientamento accogliendo un eventuale ricorso per il fallimento dell'ente, i creditori ne ricaverebbero un danno evidente, atteso che le procedure fallimentari consentono il ristoro dei creditori solo dopo molti anni e in percentuali minime rispetto ai crediti vantati;
la Corte Costituzionale, con sentenza 186/13, si è pronunciata su una fattispecie analoga, valutando con favore la predisposizione di meccanismi diretti proprio all'effettiva soddisfazione dei crediti scaturenti da titoli esecutivi; parimenti, l'approvazione del piano dei pagamenti e il suo effettivo avvio, nelle ultime settimane, fa ritenere che non venga violato nemmeno l'articolo 6 par. 1 della Convenzione europea per la salvaguardia dei diritti dell'uomo, stipulata a Roma il 4 novembre 1950, che garantisce il giusto processo anche nella fase di attuazione concreta dei diritti, attesa la garanzia, con il piano di rientro, del soddisfacimento del diritto dei creditori a ottenere quanto di loro spettanza entro termini sicuramente ragionevoli e per intero, a differenza di quanto avverrebbe in caso di fallimento o con altra procedura concorsuale –:
quali urgenti iniziative intenda assumere nell'interesse pubblico, degli utenti del servizio di trasporto della regione Campania e degli stessi creditori dell'EAV, per accordare, anche mediante opportune iniziative legislative, una proroga del termine del 30 giugno 2014 di blocco delle azioni esecutive nei confronti di Ente autonomo volturno Srl almeno fino al 31 marzo 2015, allo scopo di conseguire l'obiettivo di garantire l'attuazione del piano di rientro elaborato dal Commissario ad acta e approvato dagli organi competenti. (5-03328)