DECRETO-LEGGE
“MISURE URGENTI PER LA CRESCITA DEL PAESE”
Il decreto sarà pubblicato MARTEDì in G.U.
e in supplemento ordinario con il
numero 83
L’entrata in vigore è
il giorno stesso alla pubblicazione
In evidenza i commi che
interessano
Art. 16
Disposizioni urgenti per la continuità dei servizi di
trasporto
1.
Al fine di garantire la continuità del servizio pubblico di navigazione sui
laghi
Maggiore,
di Garda e di Como, alla Gestione governativa navigazione laghi sono
attribuite,
per l'anno 2012, risorse pari a euro 6.000.000,00. Le maggiori risorse di cui
al
presente comma sono destinate al finanziamento delle spese di esercizio per la
gestione
dei servizi di navigazione lacuale. E’ comunque fatto salvo quanto previsto
dall'articolo
4, quarto comma, della legge 18 luglio 1957, n. 614.
2.
Per la prosecuzione del servizio intermodale dell'autostrada ferroviaria alpina
attraverso
il valico del Frejus, è autorizzata, per l'anno 2012, la spesa di euro
4.500.000,00.
3.
Al fine di garantire il contributo dovuto, per l’anno 2012, per l’esercizio
della
Funivia
Savona-San Giuseppe, in concessione a Funivie S.p.A, è autorizzata, per l'anno
2012,
la spesa di euro 5.000.000,00.
4.
Al fine di consentire l’attivazione delle procedure per il trasferimento della
proprietà
sociale
dello Stato delle Ferrovie della Calabria s.r.l. e delle Ferrovie del Sud-Est e
Servizi
Automobilistici s.r.l., rispettivamente alle Regioni Calabria e Puglia, nonché
per
garantire
il raggiungimento di obiettivi di efficientamento e razionalizzazione della
gestione
aziendale, è autorizzata la spesa complessiva di euro 40.000.000,00, a
condizione
che entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto
siano
sottoscritti con le regioni interessate i relativi accordi di trasferimento
entro il 31
dicembre
2012.
5. Il Commissario ad acta nominato ai sensi dell’articolo
14, comma 22, del decreto
legge 31 maggio 2010, n.78, convertito, con modificazioni, dalla
legge 30 luglio 2010,
n. 122, per l’attuazione delle misure relative alla
razionalizzazione e al riordino delle
società partecipate regionali, recate dal piano di stabilizzazione
finanziaria della
Regione Campania approvato con decreto del Ministro dell’economia e
delle finanze
del 20 marzo 2012, al fine di consentire l’efficace realizzazione
del processo di
separazione tra l’esercizio del trasporto ferroviario regionale e la
proprietà, gestione e
manutenzione della rete, anche in applicazione dell'articolo 4 del
decreto legge 13
agosto 2011, n.138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
settembre 2011, n.
148, salvaguardando i livelli essenziali delle prestazioni e la
tutela dell’occupazione,
effettua, entro 30 giorni dall’entrata in vigore del presente
decreto legge, una
ricognizione della consistenza dei debiti e dei crediti delle
società esercenti il trasporto
regionale ferroviario. Nei successivi 60 giorni, sulla base delle
risultanze dello stato dei
debiti e dei crediti, il Commissario elabora un piano di rientro dal
disavanzo accertato e
un piano dei pagamenti, alimentato dalle risorse regionali
disponibili in bilancio e dalle
entrate conseguenti all’applicazione delle disposizioni di cui al
comma 9, della durata
massima di 60 mesi, da sottoporre all'approvazione del Ministero
delle infrastrutture e
dei trasporti e del Ministero dell'economia e delle finanze. Il
piano di rientro dovrà
individuare gli interventi necessari al perseguimento delle finalità
sopra indicate e
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all’equilibrio economico delle suddette società, nonché le
necessarie azioni di
riorganizzazione, riqualificazione o potenziamento del sistema di
mobilità regionale su
ferro.
6. Nelle more della predisposizione dei piani di cui al comma 5 ed
al fine di garantire
la continuità dell'erogazione dei servizi di trasporto pubblico
regionale nel rispetto della
normativa vigente e con le risorse disponibili allo scopo a carico
del bilancio regionale,
il Commissario adotta ogni atto necessario ad assicurare lo
svolgimento della gestione
del servizio da parte di un unico gestore a livello di ambito o
bacino territoriale
ottimale, coincidente con il territorio della Regione, ai sensi
dell'articolo 4, comma 32,
lettera a), del decreto legge n. 138 del 2011, convertito, con
modificazioni, dalla legge
n. 148 del 2011, garantendo in ogni caso il principio di separazione
tra la gestione del
servizio e la gestione e manutenzione delle infrastrutture.
7. Al fine di assicurare lo svolgimento delle attività di cui al
comma 5 e l’efficienza e
continuità del servizio di trasporto secondo le modalità di cui al
comma 6, per un
periodo di 12 mesi dalla data di entrata in vigore del presente
decreto legge non
possono essere intraprese o proseguite azioni esecutive, anche
concorsuali, nei
confronti delle società a partecipazione regionale esercenti il
trasporto ferroviario
regionale ed i pignoramenti eventualmente eseguiti non vincolano gli
enti debitori e i
terzi pignorati, i quali possono disporre delle somme per le
finalità istituzionali delle
stesse società. I relativi debiti insoluti producono, nel suddetto
periodo di dodici mesi,
esclusivamente gli interessi legali di cui all'articolo 1284 del
codice civile, fatti salvi gli
accordi tra le parti che prevedono tassi di interesse inferiori.
8. È istituito presso il Ministero delle infrastrutture e dei
trasporti un tavolo tecnico,
senza oneri per la finanza pubblica, di verifica degli adempimenti
regionali per la
disamina, in prima istanza, della documentazione pervenuta per la
stipula e la
successiva sottoscrizione dell'accordo di approvazione dei piani di
cui al comma 5,
sottoscritto dai Ministri delle infrastrutture e dei trasporti e
dell'economia e delle
finanze e dal Presidente della Regione.
9. A copertura dei debiti del sistema di trasporto regionale su
ferro, nel rispetto degli
equilibri di finanza pubblica e previa approvazione dei piani di cui
al comma 5, la
Regione Campania può utilizzare, per gli anni 2012 e 2013, le
risorse del Fondo per lo
sviluppo e la coesione, di cui alla delibera CIPE n. 1/2009 del 6
marzo 2009, pubblicata
nella Gazzetta ufficiale n. 137 del 16 giugno 2009, ad esse assegnate,
entro il limite
complessivo di 200 milioni di euro. A decorrere dall’anno 2013,
subordinatamente al
mancato verificarsi dei presupposti per l’aumento delle misure di
cui all’articolo 2,
comma 86, della legge 23 dicembre 2009, n. 191, il predetto aumento
automatico è
destinato alla ulteriore copertura del piano di rientro di cui al
comma 5. A decorrere dal
medesimo anno, per garantire la completa copertura del piano di
rientro, nel caso in cui
si verifichino i presupposti per l’aumento delle misure di cui all’articolo
2, comma 86,
della legge 23 dicembre 2009, n. 191, l’incremento nelle misure
fisse ivi previsto è
raddoppiato. Il Ministero delle infrastrutture comunica al Ministero
dell’economia e
delle finanze e all’Agenzia delle entrate, il verificarsi delle
condizioni per
l’applicazione del predetto incremento automatico.
10. I termini per l’approvazione dei bilanci consuntivi delle
società di cui al comma 5
sono differiti al sessantesimo giorno successivo all’approvazione
dei piani di cui allo
stesso
comma 5.
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